Smaltimento

La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale hanno stabilito nuove norme sul modo in cui i produttori devono aiutare i consumatori ad effettuare uno smaltimento consapevole degli imballi a prodotto consumato.A partire dall’annata 2022 in ogni bottiglia di Ronchi Rò è presente una dicitura sintetica sugli imballaggi utilizzati ed un QRcode che rimanda per approfondimenti a questo sito.

ATTENZIONE: Verifica quali sono i regolamenti comunali

Componente

TAPPO

Classificazione

FOR51 - Sughero

Smaltimento

Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata organico

Componente

CAPSULA

Classificazione

C/ALU90 - Alluminio e metallo

Smaltimento

Raccolta alluminio o contenitori dedicati alla raccolta differenziata dell’umido, dell’indifferenziato e del multimateriale

Componente

BOTTIGLIA

Classificazione

GL70 Vetro incolore
GL71 Vetro verde
GL72 Vetro marrone

Smaltimento

Raccolta differenziata

Componente

CARTONE

Smaltimento

Raccolta carta

RIFERIMENTI NORMATIVI

Unione Europea
Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione Testo vigente Direttiva 94/62/CE
Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/ i, sulla base della decisione 97/629/CE della Commissione(1).
Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura[ La marcatura deve essere duratura e permanere anche all’apertura dell’imballaggio.

Stato italiano
Articolo 219 comma 5 DLgs 152/2006 (TUA) modificato da D.lgs. n. 116/2020
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/629/CE della Commissione.